Sez. 3, Ordinanza n. 13893 del 28/06/2005 (Rv. 582562 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Rappresentanza in giudizio delle regioni a statuto ordinario - Regime "facoltativo" ex art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977 e regime "sistematico" ex art. 10 della legge n. 103 del 1979 - Specifico mandato della Regione all'Avvocatura dello Stato - Necessità - Esclusione - Onere dell'Avvocatura di produrre l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio - Insussistenza.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI
Mentre l'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977 si limita ad includere le Regioni a statuto ordinario tra gli enti dei quali l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa (secondo il regime di cui agli artt. 43, 45 e 47 del T.U. n. 1611 del 1933), l'art. 10 della legge n. 103 del 1979 prevede un particolare procedimento attraverso il quale le menzionate regioni possono ottenere l'applicazione dell'intero regime processuale speciale di assistenza legale e di patrocinio valevole "ex lege" per le amministrazioni dello Stato. Sia nel primo caso (regime cosiddetto "facoltativo"), sia nel secondo (regime cosiddetto "sistematico"), non è necessario, per i singoli giudizi, uno specifico mandato all'Avvocatura stessa; essendo, invece, necessario uno specifico provvedimento (eventualmente soggetto al visto degli organi di vigilanza), nel caso in cui la regione voglia escludere tale rappresentanza, per affidarla a privati professionisti. Da ciò consegue che l'Avvocatura dello Stato, ove agisca in giudizio per una regione, non avendo necessità di apposito mandato, non è neanche onerata della produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Decreto Legisl. 24/07/1977 num. 616 art. 107, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)