Sez. U, Ordinanza n. 11489 del 01/05/2025 (Rv. 674787-01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Regioni a statuto ordinario - Patrocinio non esclusivo dell’Avvocatura dello Stato - Disciplina speciale sulle notifiche alle Amministrazioni dello Stato - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI
La disciplina speciale sulle notifiche alle Amministrazioni dello Stato non si applica alle Regioni a statuto ordinario che non si avvalgono in via generale ed esclusiva del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la validità della notifica effettuata all'indirizzo PEC della Regione Abruzzo, anziché all'Avvocatura dello Stato, sul presupposto che la l.r. Abruzzo n. 9 del 2000, nell'istituire un servizio legale interno, aveva reso il patrocinio di quest'ultima non esclusivo).
Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 47, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 107, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 145, Legge Reg. Abruzzi 14/02/2000 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)