diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18901 del 21/03/2019 Cc. (dep. 06/05/2019) Rv. 276186 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen. - Carattere facoltativo - Onere di motivazione in caso di mancata applicazione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276186-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

L'espulsione dal territorio dello Stato di uno straniero o l'allontanamento di un cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, di cui all'art. 235, primo comma, cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale facoltativa la cui mancata applicazione non richiede una specifica motivazione quando la pericolosità sociale del condannato non risulti da concreti e rilevanti elementi relativi al condannato che siano esplicitati in motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 235 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)