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Sez. 5, Sentenza n. 23101 del 18/05/2020 Cc. (dep. 29/07/2020) Rv. 279388 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 235 cod. pen. - Giudizio di pericolosità sociale - Parametri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279388-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

In tema di misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale rilevante per l'applicazione della misura facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'imputato, nonché sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto incongrua la motivazione del giudice di merito che, ai fini dell'applicazione della misura, aveva desunto la pericolosità dell'imputato dalla mera condotta di inottemperanza a due precedenti decreti di espulsione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)