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Sez. L, Sentenza n. 10226 del 22/10/1990 (Rv. 469505 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1990-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469505-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - NOZIONE.*

I primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 sono applicabili ai licenziamenti per motivi disciplinari, siano essi intimati dalle imprese soggette alla disciplina limitatrice del licenziamento individuale fissata dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 e dalle imprese alle quali il licenziamento è consentito ad nutum, intendendosi per licenziamento per motivo disciplinare qualunque licenziamento intimato per un comportamento colposo, e comunque manchevole, del lavoratore e non solo quelli espressamente previsti come tali dalla disciplina collettiva e da quella validamente posta dal datore di lavoro. (V 681/89, mass n 461740; (V 6447/88, mass n 460776; (V 5262/88, mass n 459942; (V 3244/88, mass n 458684; (V 935/88, mass n 457295; (V 9302/87, mass n 456490).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)