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Sez. L, Sentenza n. 2292 del 03/04/1985 (Rv. 440178 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI RAPPORTI DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440178-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI RAPPORTI DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*

Nel vigente ordinamento non esiste un principio generale che imponga la parità di trattamento nei rapporti di lavoro; tale principio non può evincersi né dall'art. 36 della Costituzione, che fissa il criterio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione con esclusivo riferimento al singolo rapporto di lavoro ed a prescindere, quindi, da ogni comparazione intersoggettiva, né dall'art. 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. (V 5032/81, mass n 415813; (Conf 4574/80, mass n 408414).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)