Sez. 1, Sentenza n. 22153 del 25/10/2011 (Rv. 619847 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della data della camera di consiglio - Perentorietà - Esclusione - Fondamento - Applicabilità in via analogica di procedimento camerale dell'art. 164 cod. proc. civ. - Configurabilità - Ragioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, posto che l'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 89 si limita a prevedere il termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa dell'Amministrazione. Ne consegue che, trattandosi di procedimento contenzioso, il rispetto del contraddittorio esige la notifica al controinteressato del ricorso e del decreto di fissazione della data della camera di consiglio entro un termine idoneo ad assicurare l'utile esercizio del diritto di difesa; a tal fine, deve ritenersi applicabile anche al procedimento camerale in via analogica - attenendo ai requisiti dell'atto indispensabili a garantire il contraddittorio - l'art. 164 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 29/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)