Sez. 3, Sentenza n. 18514 del 03/09/2007 (Rv. 599398 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE | Vendita con spedizione - Consegna della merce al vettore o allo spedizioniere - Passaggio della proprietà - Conseguenze - Rischio del perimento a carico dell'acquirente - Sussistenza - Conseguenze - Contratto di assicurazione per conto di chi spetta - Qualità di assicurato in capo all'acquirente e non al venditore.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE
In tema di assicurazione per conto di chi spetta nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro, il diritto all'indennizzo nell'ipotesi di perimento delle cose consegnate va riconosciuto non al mittente-venditore, bensì all'acquirente destinatario della merce in quanto titolare dell'interesse tutelato dalla garanzia assicurativa, dovendosi fare applicazione dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., per cui il venditore, rimettendo al vettore o allo spedizioniere le cose oggetto della vendita, non solo si libera dell'obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all'acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che, a seguito di detta consegna, la qualità di assicurato si trasferisce dal venditore all'acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)