Sez. 3, Sentenza n. 11585 del 31/05/2005 (Rv. 582448 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE | Vendita con spedizione - Consegna della merce al vettore - Passaggio della proprietà - Conseguenze - Trasferimento dei rischi in capo all'acquirente - Contratto di assicurazione stipulato dal venditore - Qualità di assicurato in capo all'acquirente e non al venditore.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE
In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro, la proprietà si trasferisce al compratore al momento della consegna al vettore, e con essa si trasferiscono anche i rischi ed i pericoli cui è esposta la merce. Ne consegue che i diritti nascenti dal contratto di assicurazione stipulato dal venditore (prima o dopo la consegna) non possono essere fatti valere dallo stesso venditore, bensì dall'acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)