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Sez. 2, Sentenza n. 3113 del 07/09/1976 (Rv. 381893 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DEL RIVENDICANTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381893-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DEL RIVENDICANTE - LIMITI.*

Il principio che il rivendicante e tenuto a dare la prova che il bene rivendicato gli e pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti risalenti a chi lo abbia acquistato a titolo originario, ovvero che la serie stessa sia durata almeno per il tempo necessario all'usucapione, trova un logico temperamento nella ipotesi in cui, attraverso detti trasferimenti, si pervenga ad un autore comune all'attore ed al convenuto, nel senso che il rivendicante non e tenuto a dimostrare la proprieta di costui, pur dovendo provare che la cosa di cui e stato spossessato, Forma oggetto del suo titolo di acquisto. (Conf 123/74, mass n 367688; (Conf 1283/71, mass n 351468).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)