Sez. 1, Sentenza n. 1041 del 16/03/1977 (Rv. 384679 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - NATURA - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA - SOSPENSIONE PER FALLIMENTO - ESCLUSIONE - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - NATURA - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA - SOSPENSIONE PER FALLIMENTO - ESCLUSIONE - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - CONSEGUENZE.*
L'Azione revocatoria ordinaria, esercitata dal curatore a norma dello art 66 primo comma della legge fallimentare, si identifica con la Azione revocatoria prevista dagli artt 2901 e segg cod civ, che i singoli creditori, prima della dichiarazione di fallimento, avrebbero potuto esperire contro gli Atti pregiudizievoli compiuti dal debitore. Ne consegue che la predetta Azione e soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art 2903 cod civ, la quale decorre dalla data dell'atto impugnato (art 2903 cod civ) e non resta sospesa, neppure nei confronti dei creditori, per effetto della dichiarazione di fallimento, la quale opera esclusivamente nel senso di sostituire il curatore ai creditori nella legittimazione a proporre l'Azione medesima, e di devolverne la cognizione al tribunale fallimentare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)