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Sez. 1, Sentenza n. 4279 del 25/09/1978 (Rv. 393932 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - EFFETTI - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - ALTRI EFFETTI.*
Stato
decisa il 1978-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393932-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - EFFETTI - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - ALTRI EFFETTI.*

L'Azione revocatoria ordinaria, esercitata dal curatore a norma dell'art 66 primo comma della legge fallimentare, si identifica con l'Azione revocatoria prevista dagli artt 2901 e seguenti cod civ, che i singoli creditori, prima della dichiarazione di fallimento, avrebbero potuto esperire contro gli Atti pregiudizievoli compiuti dal debitore. Ne consegue che la predetta Azione e soggetta alla prescrizione quinquennale, la quale decorre dalla data dell'atto (art 2903 cod civ) e non resta sospesa, neppure nei confronti dei creditori, a seguito della dichiarazione di fallimento. Questa opera esclusivamente nel senso di sostituire il curatore ai creditori nella legittimazione a proporre l'Azione medesima, di devolverne la cognizione al tribunale fallimentare (art 66 citato, secondo comma), di estendere a vantaggio indistintamente di tutti i creditori gli effetti dell'accoglimento della domanda. (Conf 1041/77, mass n 384679).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)