Sez. 1, Sentenza n. 12513 del 28/05/2009 (Rv. 608240 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - IN GENERE (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) | Azione revocatoria ordinaria proseguita dal curatore fallimentare - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data dell'atto impugnato - Fondamento - Interruzione ad opera di uno dei creditori - Efficacia a favore del fallimento - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - IN GENERE (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA)
Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, a seguito del fallimento del debitore, sopravvenuto in pendenza del relativo giudizio, il curatore può subentrare nell'azione, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fall., accettando la causa nello stato in cui si trova. Di conseguenza, trattandosi di un'azione che il curatore trova nella massa fallimentare e che si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, da un lato la relativa prescrizione, anche nei confronti della curatela, decorre, ai sensi dell'art. 2903 cod. civ., dalla data dell'atto impugnato, dall'altro l'interruzione della prescrizione, ad opera di uno dei creditori cui il curatore sia subentrato ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2943, Legge Falliment. art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)