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Sez. 3, Sentenza n. 20671 del 20/03/2012 Cc. (dep. 29/05/2012) Rv. 252914 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Permanenza - Rispettiva cessazione per il venditore lottizzatore e per i singoli acquirenti - Individuazione.
Stato
decisa il 2012-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252914-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di lottizzazione abusiva, la permanenza del reato per il venditore lottizzatore cessa solo con il completamento dell'attività edificatoria eseguita dagli acquirenti sui singoli lotti o con il verificarsi di interventi esterni incidenti sul reato, come il sequestro preventivo o l'intervento dell'ente territoriale competente, mentre, per ciascuno dei singoli acquirenti che non hanno dato causa alla lottizzazione ex art. 41 cod. pen., cessa con la conclusione della attività da ognuno di essi posta in essere sul proprio lotto.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)