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Sez. 3, Sentenza n. 18920 del 18/03/2014 Cc. (dep. 08/05/2014) Rv. 259752 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Permanenza nel reato - Cessazione per ciascun acquirente - Riferimento alla data di ultimazione dei lavori nel lotto interessato - "Ratio".
Stato
decisa il 2014-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259752-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di lottizzazione abusiva, la permanenza del reato per gli acquirenti dei singoli lotti prosegue sino a quando continua l'attività edificatoria nel lotto di riferimento in quanto il singolo compratore, non avendo dato causa all'intera operazione lottizzatoria, risponde nei limiti della propria partecipazione, realizzata attraverso l'attività negoziale o edificatoria nel proprio lotto, e non anche dell'attività edificatoria eseguita negli altri lotti.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)