Sez. 3, Sentenza n. 20006 del 20/04/2011 Cc. (dep. 20/05/2011) Rv. 250387 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Lottizzazione abusiva - Natura permanente del reato - Lottizzazione mista - Vendita delle costruzioni realizzate su area abusivamente lottizzata - "Post factum" non punibile - Esclusione.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
L'alienazione delle costruzioni realizzate sui singoli lotti, già oggetto di frazionamento abusivo, non costituisce un "post factum" non punibile, ma protrae la commissione del reato di lottizzazione mista, nella sua forma negoziale, per tutti coloro che partecipano all'atto. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ulteriormente precisato che la permanenza continua per ogni concorrente nel reato di lottizzazione abusiva sino a che perdura la condotta volontaria di ciascuno di essi e la possibilità di far cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)