diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19766 del 25/02/2003 Cc. (dep. 29/04/2003) Rv. 224883 - 01

PESCA - MARITTIMA | Tolleranza percentuale di novellame sul totale pescato - Riferibilità della percentuale di tolleranza anche alle confezioni di molluschi detenute per il commercio - Contravvenzione prevista dall'art. 15 lett. c) l. n. 963/1965 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224883-01

PESCA - MARITTIMA

Il commerciante presso il quale è rinvenuta solo parte del prodotto pescato risponde del reato di cui agli artt.15, comma 1, lett. c) e 24, comma 1, della legge 14 luglio 1965 n.963, in relazione all'art. 89 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, per avere detenuto, al fine di commercio, molluschi eduli lamellibranchi allo stato di novellame senza la preventiva autorizzazione, in quanto a seguito dell'entrata in vigore del d.m. 21 luglio 1998 il reato sussiste anche in relazione alle confezioni detenute per il commercio ove non sia stata rispettata la tolleranza del 10% ai sensi dell'art 91 del citato D.P.R.

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 com. 1 n. 3 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST., Legge 25/08/1988 num. 381 art. 5, DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 89, DM 21/07/1998 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)