Sez. 3, Sentenza n. 8428 del 23/01/2004 Ud. (dep. 26/02/2004) Rv. 227406 - 01
PESCA - MARITTIMA | Novellame - Percentuale di tolleranza sul pescato - Riferibilità al solo totale pescato - Esclusione - Calcolo su ogni confezione - Legittimità.
PESCA - MARITTIMA
In materia di pesca, integra il reato di cui agli artt. 15 e 24 della Legge 14 luglio 1965 n. 963, la detenzione per la vendita di novellame di pesce in misura superiore al 10% per ogni confezione del prodotto pescato, atteso che a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 21 luglio 1998 il calcolo percentuale di tolleranza va effettuato non più sul totale catturato, ma su ogni confezione del prodotto pescato.
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST., DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 89, DM Ambiente 21/07/1998
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)