diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1213 del 21/11/1997 Ud. (dep. 30/01/1998) Rv. 209384 - 01

PESCA - MARITTIMA | Pesca dei "datteri di mare" - Costituisce reato ai sensi degli artt.15, lett.c), e 24 della L.14 luglio 1965 n.963.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209384-01

PESCA - MARITTIMA

La pesca e la detenzione dei c.d. "datteri di mare" sono da considerare rientranti nelle previsioni di cui all'art, 15, comma 1, lett.c), della L.14 luglio 1965 n.963 (penalmente sanzionate dall'art.24, comma l, di detta legge), nella parte in cui esse si riferiscono alle "specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile", dovendosi invece escludere la inquadrabilità della condotta in questione nell'ambito della lett.a)del citato art.15 (sanzionata soltanto in via amministrativa) che proibisce la pesca "in zone e tempi vietati da regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa"; e ciò essenzialmente in considerazione del fatto che, pur risultando la pesca, la detenzione e la commercializzazione dei "datteri di mare" oggetto di un divieto contenuto in decreti ministeriali validi ciascuno per il limitato periodo di due anni, emanati ai sensi dell'art.32 della legge n.963/65, il susseguirsi ininterrotto di tali decreti a far tempo da oltre nove anni addietro ha, di fatto, introdotto un regime di stabilità di detto divieto, da considerare ormai finalizzato alla salvaguardia di permanenti esigenze di tutela dell'ambiente marino.

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)