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Sez. 1, Sentenza n. 6253 del 16/07/1987 (Rv. 454539 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - DOMANDA DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE - PRETESE DIRETTE AL CONSEGUIMENTO DI ANALOGO RISULTATO PER IL CASO DI DINIEGO DELLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO, A TITOLO DI REPETITIO O D'INDENNIZZO PER ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - INCLUSIONE IMPLICITA NELLA PRIMA DOMANDA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454539-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - DOMANDA DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE - PRETESE DIRETTE AL CONSEGUIMENTO DI ANALOGO RISULTATO PER IL CASO DI DINIEGO DELLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO, A TITOLO DI REPETITIO O D'INDENNIZZO PER ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - INCLUSIONE IMPLICITA NELLA PRIMA DOMANDA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella controversia promossa per conseguire il pagamento di una somma in adempimento di obbligazione contrattuale, le pretese rivolte al conseguimento dello stesso od analogo risultato, per il caso in cui si neghi la validità del contratto (nella specie, per violazione delle Disposizioni valutarie di cui agli artt. 2-6 del d.l. 6 giugno 1956 n. 476), a titolo di ripetizione d'indebito, ovvero d'indennizzo per arricchimento senza causa, integrano azioni autonome, per diversità di "causa petendi", le quali presuppongono l'insussistenza del vincolo negoziale, e, quindi, richiedono indagini su situazioni distinte e contrapposte rispetto a quelle dedotte a sostegno della domanda contrattuale. Dette pretese, pertanto, ancorché introducibili contestualmente con la domanda contrattuale, in via subordinata od alternativa, non possono ritenersi, in difetto di espressa formulazione, implicitamente incluse in tale domanda, né sono proponibili per la prima volta in grado d'appello, in applicazione del divieto posto dall'art. 345 primo comma cod. proc. civ.. (V 3888/85, mass n 441464; (V 6537/84, mass n 438107; (V 2379/81, mass n 413139).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 6, Legge 25/07/1956 num. 786

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)