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Sez. 6, Sentenza n. 33807 del 12/07/2007 Cc. (dep. 04/09/2007) Rv. 237420 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Soggetto tossicodipendente in custodia cautelare in carcere - Sottoposizione a programma terapeutico di recupero - Istanza di revoca della misura cautelare - Sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Valutazione del giudice - Criteri - Fattispecie. .
Stato
decisa il 2007-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237420-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

La revoca della misura cautelare, richiesta ai sensi dell'art. 89, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti del tossicodipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, è subordinata alla valutazione del giudice che escluda la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Siffatte esigenze non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva negato la revoca della misura cautelare in carcere, ravvisando le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei precedenti penali specifici degli imputati, nel dato ponderale - kg. 3, 200 di cocaina - e nell'entità della pena inflitta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Testo Unico 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)