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Sez. 4, Sentenza n. 34218 del 16/06/2005 Cc. (dep. 23/09/2005) Rv. 232233 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Soggetto tossicodipendente in custodia cautelare in carcere - Sottoposizione a programma terapeutico di recupero - Istanza di sostituzione della misura - Disciplina di favore - Applicazione - Esclusione in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Valutazione del giudice - Criteri.
Stato
decisa il 2005-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232233-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In materia di provvedimenti restrittivi nei confronti di tossicodipendente, il comma primo dell'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 esclude la possibilità di applicare il regime di favore ove ricorrano "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza". Tali esigenze, della cui sussistenza il giudice deve dare congrua e logica motivazione, non coincidono con una normale situazione di pericolo, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di consistenza tale da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente. L'eccezionale rilevanza, quindi, non attiene,"tout court", alle normali esigenze cautelari, ma afferisce alla graduazione della intensità delle stesse, che deve essere tale da far ritenere insostituibile la misura carceraria.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)