Sez. 1, Ordinanza n. 2324 del 09/11/1977 Cc. (dep. 11/01/1978) Rv. 137633 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE - SUCCESSIONE DI LEGGI MERAMENTE PROCESSUALI - DISCIPLINA APPLICABILE AGLI ATTI COMPIUTI SOTTO LA LEGGE ANTICA.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE - SUCCESSIONE DI LEGGI MERAMENTE PROCESSUALI - DISCIPLINA APPLICABILE AGLI ATTI COMPIUTI SOTTO LA LEGGE ANTICA.*
Il principio della irretroattivita della legge comporta, nel campo processuale, l'inapplicabilita della nuova disciplina agli Atti e fatti compiuti sotto la legge antica e che sotto tale legge avevano consumato tutti i loro effetti. (nel caso di specie, in applicazione del principio tempus regit actum e in Mancanza di Disposizioni transitorie contenute nella nuova normativa, la Corte di Cassazione, nella perdurante pendenza del processo ed in ordine ad un atto che era stato dichiarato nullo sotto il precedente regime secondo le condizioni allora vigenti - nullita insanabile per violazione dell'art 185 n 3 cod proc pen -, ha ritenuto che nessun effetto puo spiegare la diversa disciplina delle nullita di ordine generale, introdotta dalla legge n 534 del 1977)nullita ora soggette ad una sanatoria, per cosi dire, progressiva. (Conf mass n 121030).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)