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Sez. 1, Sentenza n. 9388 del 10/11/1994 (Rv. 488509 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE | Assicurazione contro gli infortuni compreso l'evento morte - Contratto - Assicuratore - Prestazione - Debito di valuta - Configurabilità - Capitale assicurato - Riscossione per intero da parte di uno dei beneficiari - Debito nei confronti degli altri beneficiari - Debito di valore - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488509-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE

Con riguardo ad un contratto di assicurazione contro gl'infortuni, compreso l'evento morte, la prestazione dell'assicuratore, quale obbligazione pecuniaria (avente per oggetto il pagamento del capitale assicurato, ex art. 1882, seconda proposizione, cod. civ.), costituisce debito di valuta (art. 1277 cod. civ.). Nel caso in cui uno dei beneficiari riscuota per intero il capitale assicurato, il debito nei confronti degli altri beneficiari non diviene di valore, mutando solo il soggetto obbligato alla prestazione, non già l'oggetto di essa, costituito pur sempre da una somma di denaro, dovuta, o a titolo di regresso fra creditori in solido (combinato disposto degli artt. 1298 e 1299 cod. civ.), ovvero a titolo di restituzione di quote indebitamente percepite (art. 1314 cod. civ.), ovvero a titolo di ripetizione dell'indebito soggettivo "ex latere accipientis" (combinato disposto degli artt. 1189, comma secondo, e 2033 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)