Sez. L, Sentenza n. 15407 del 02/12/2000 (Rv. 542397 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Assicurazione privata contro gli infortuni - Prestazione dell'assicuratore - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze - Rivalutazione monetaria - Ammissibilità - Condizioni.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
Con riguardo ad un contratto di assicurazione contro gli infortuni - nel quale viene assicurato un determinato capitale a fronte della morte, dell'inabilità permanente o di quella temporanea - la prestazione dell'assicuratore costituisce un debito di valuta e, pertanto, può essere rivalutato soltanto se il creditore dimostri di aver subito un danno maggiore di quello compensato con gli interessi legali, secondo quanto stabilito dall'art. 1224 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)