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Sez. 3, Sentenza n. 395 del 11/01/2007 (Rv. 594444 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Assicurazione privata contro gli infortuni - Prestazione dell'assicuratore - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze - Rivalutazione monetaria - Adeguamento automatico - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594444-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

In tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. Tale effetto deriva anche in virtù del costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, con particolare riguardo a quelle contenute negli artt. 1905 e 1908 cod. civ. .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1908

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)