Sez. 1, Sentenza n. 3088 del 20/05/1985 (Rv. 440781 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DA INVALIDITÀ ED INABILITÀ DERIVANTI DA INFORTUNI - DEBITO DELL'ASSICURATORE - NATURA DI DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE IN TEMA DI SVALUTAZIONE MONETARIA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DA INVALIDITÀ ED INABILITÀ DERIVANTI DA INFORTUNI - DEBITO DELL'ASSICURATORE - NATURA DI DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE IN TEMA DI SVALUTAZIONE MONETARIA.*
In relazione al contratto di Assicurazione stipulato per la copertura dei rischi da Invalidità ed inabilità derivanti da infortunio, che rientra nell'ambito dell'Assicurazione contro i danni, il debito dell'assicuratore verso l'assicurato è di valuta, non di valore, e, pertanto, non può essere oggetto di automatico adeguamento per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, la quale può giustificare solo il riconoscimento di un maggior danno, anche oltre il limite del massimale di polizza, nel caso di mora dell'obbligato e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 1224 cod. civ.. (V 5218/83, mass n 430091).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)