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Sez. L, Sentenza n. 11176 del 12/11/1993 (Rv. 484296 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termini brevi | Decorrenza - Presupposti - Notificazione dell'impugnazione e notificazione della sentenza - Equipollenza - Notificazione di una seconda impugnazione da parte del soccombente - Termine breve - Applicabilità - Notificazione del ricorso per cassazione - Decorrenza del medesimo termine per la parte destinataria di essa ai fini dell'impugnazione per revocazione - Operatività.
Stato
decisa il 1993-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484296-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termini brevi

Il principio generale (desunto dall'art. 326, secondo comma, cod. proc. civ.) che, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., la notifica dell'impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale, alla notifica della sentenza, è applicabile sia in relazione al soccombente, che dopo aver proposto una prima impugnazione ne proponga un'altra, davanti al medesimo organo giurisdizionale o con un altro mezzo davanti ad un organo diverso, sia in relazione alla parte destinataria della notifica dell'impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata notifica della sentenza di appello, la notifica da essa subita del ricorso per cassazione proposto "ex adverso" fa decorrere nei confronti della medesima il termine breve per proporre l'impugnazione per revocazione davanti al giudice che ha emesso la suddetta sentenza di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)