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Sez. L, Sentenza n. 9276 del 15/12/1987 (Rv. 456458 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DI SITUAZIONI SOGGETTIVE - AMMISSIBILITÀ - ALTERNATIVA DELLA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE O IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL LAVORATORE NELL'UNITÀ DI PROVENIENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456458-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DI SITUAZIONI SOGGETTIVE - AMMISSIBILITÀ - ALTERNATIVA DELLA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE O IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL LAVORATORE NELL'UNITÀ DI PROVENIENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

L'art. 2103 cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, nel subordinare la legittimità del trasferimento del lavoratore alla sussistenza di "comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive", non si riferisce soltanto a situazioni oggettive, ma consente la valutazione anche di situazioni soggettive, purché valutate secondo un criterio obbiettivo, quale è quella delle ragioni di incompatibilità createsi tra un dipendente ed i suoi immediati collaboratori, che si riflettano sul normale svolgimento dell'attività dell'impresa. Sussiste in tal caso il potere dell'imprenditore di variare il luogo di esecuzione della prestazione, al di là della sola alternativa della copertura di posto vacante nell'unità di destinazione od impossibilità di utilizzazione in quella di provenienza, sempre che sia razionale la scelta tra più soluzioni organizzative. (Conf 5339/87, mass n 453919; (Conf 4747/86, mass n 447450; (Conf 832/75, mass n 374205).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)