Sez. L, Sentenza n. 832 del 06/03/1975 (Rv. 374205 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - POTERE DI TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE DA UN LUOGO DI LAVORO AD UN ALTRO - LIMITI - INCOMPATIBILITA TRA UN DIPENDENTE ED I SUOI DIRETTI COLLABORATORI PER FATTI ADDEBITABILI AL PRIMO - TRASFERIMENTO DI COSTUI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (TRASFERIMENTO INGIUSTIFICATO - RIFIUTO DEL DIPENDENTE - ILLEGITTIMITA DEL SUO LICENZIAMENTO).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - POTERE DI TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE DA UN LUOGO DI LAVORO AD UN ALTRO - LIMITI - INCOMPATIBILITA TRA UN DIPENDENTE ED I SUOI DIRETTI COLLABORATORI PER FATTI ADDEBITABILI AL PRIMO - TRASFERIMENTO DI COSTUI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (TRASFERIMENTO INGIUSTIFICATO - RIFIUTO DEL DIPENDENTE - ILLEGITTIMITA DEL SUO LICENZIAMENTO).*
L'Esercizio del potere discrezionale spettante all'imprenditore di trasferire il dipendente da un luogo di lavoro ad un altro e strettamente condizionato dalla sussistenza di obbiettive ragioni organizzative, tecniche o produttive dell'impresa. Pertanto, salvo il caso in cui il trasferimento sia elencato fra le misure disciplinari dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti aziendali, un'eventuale ragione di incompatibilita creatasi fra un dipendente ed i suoi immediati collaboratori per fatti soggettivi addebitabili soltanto al primo, puo giustificare il trasferimento di questo nel solo caso in cui, in relazione alle specifiche circostanze del caso, essa sia venuta ad incidere, in senso negativo ed oggettivo, sul normale svolgimento dell'attivita tecnico organizzativa dell'impresa. Da tanto consegue che ove cio non si verifichi, il rifiuto del dipendente di eseguire il provvedimento di trasferimento non ne giustifica il licenziamento a norma dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio e stata affermata l'illegittimita di un licenziamento individuale motivato dal rifiuto del lavoratore di accettare un provvedimento di trasferimento intimato, prima dell'entrata in vigore dell'art 13 dello statuto dei lavoratori, per motivi disciplinari, in violazione del CCNL 28 giugno 1958, recepito nel DPR 2 gennaio 1962 n 481 e dal CCNL 19 luglio 1967, che non elencano il trasferimento fra le misure disciplinari applicabili ai dipendenti da aziende commerciali). (V 849/74, mass n 368742; 186/67, mass n 325913).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 28/06/1958 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 481 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Contr. Coll. 19/07/1967 num. 62, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)