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Sez. L, Sentenza n. 5339 del 16/06/1987 (Rv. 453919 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE O DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI - RILEVANZA SOTTO IL PROFILO DISCIPLINARE - CONTEMPORANEA CAUSA DI TRASFERIMENTO - PROVVEDIMENTO ADOTTATO - CONTROLLO DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453919-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE O DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI - RILEVANZA SOTTO IL PROFILO DISCIPLINARE - CONTEMPORANEA CAUSA DI TRASFERIMENTO - PROVVEDIMENTO ADOTTATO - CONTROLLO DEL GIUDICE - LIMITI.*

Allorquando nel comportamento del dipendente sia insieme configurabile un fatto rilevante sotto il profilo disciplinare ed una delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che consentono, a norma dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., il trasferimento del lavoratore medesimo (e che comprendono anche quelle situazioni d'incompatibilità ambientale costituenti causa di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva), il datore di lavoro può, nel legittimo Esercizio dei suoi poteri disciplinari od organizzatori, far ricorso all'uno o all'altro dei detti provvedimenti, ove ne sussistano i rispettivi presupposti, senza che, ove sia stato disposto il trasferimento, il giudice, investito del controllo di tale atto, possa trarre dalla sola (prospettata) possibilità alternativa di un provvedimento disciplinare alcuna conseguenza negativa circa la legittimità del trasferimento stesso. (nella specie, la suprema Corte, enunciando il principio suesposto, ha ritenuto non adeguatamente motivata la negazione, da parte della impugnata sentenza; di una situazione giustificativa del trasferimento ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., e, in particolare, l'esclusione della sussistenza di contrasti personali tali da compromettere l'efficienza e la funzionalità della Sede cui era addetto il lavoratore trasferito). (V 4747/86, mass n 447450; (V 722/84, mass n 432982; (V 832/75, mass n 374205).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)