Sez. L, Sentenza n. 2555 del 17/03/1994 (Rv. 485766 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Trattamento spettante all'invalido civile - Interessi e rivalutazione monetaria - Spettanza in epoca anteriore all'art. 16 legge n. 412 del 1991 - Decorrenza - Disposizione ex art. 429 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere
Il trattamento spettante all'invalido civile ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118 costituisce oggetto di un credito produttivo, prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, di interessi e rivalutazione dalla data di provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo 120 giorni dalla presentazione della medesima senza che l'Istituto si sia pronunciato, in base al disposto dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., che trova applicazione - a seguito delle sentenze nn. 156 del 1991 e 196 del 1993 della Corte Costituzionale - anche per i crediti relativi a prestazioni assistenziali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)