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Sez. L, Sentenza n. 11591 del 24/11/1993 (Rv. 484467 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Ciechi assoluti minori di diciotto anni - Indennità di accompagnamento anche per il periodo anteriore alla legge n. 508 del 1988 - Spettanza - Rivalutazione ed interessi ex art. 429 cod. proc. civ. - Computabilità.
Stato
decisa il 1993-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484467-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere

Ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968 n. 406 - nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'illegittimità (per contrasto con l'art. 3 Cost.) pronunciatane dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 marzo 1993 n. 88 - i ciechi assoluti minori degli anni diciotto hanno diritto all'indennità di accompagnamento anche nel periodo anteriore all'applicabilità della legge 21 novembre 1988 n. 508 (art. 5). Tale indennità costituisce oggetto di un credito produttivo di interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., con decorrenza dalla reiezione della richiesta amministrativa o dopo il decorso di centoventi giorni dalla data della richiesta stessa, essendo detta norma applicabile - per effetto delle sentenze costituzionali n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 - anche ai crediti previdenziali ed assistenziali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 10/02/1962 num. 66 CORTE COST., Legge 28/03/1968 num. 406 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 septies CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)