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Sez. 3, Sentenza n. 567 del 22/01/1987 (Rv. 450298 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - PROMESSA DI PAGAMENTO TITOLATA - ASTRAZIONE PROCESSUALE DELLA CAUSA DEBENDI - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO E CARICO DEL PROMISSARIO.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450298-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - PROMESSA DI PAGAMENTO TITOLATA - ASTRAZIONE PROCESSUALE DELLA CAUSA DEBENDI - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO E CARICO DEL PROMISSARIO.*

La promessa unilaterale di pagamento titolata - in cui, cioè, è menzionata la causa debendi della prestazione promessa - rientra nella disciplina prevista dall'art. 1988 cod. civ. e costituisce una dichiarazione ricettiva di volontà - non già di scienza - emessa nell'ambito dell'autonomia negoziale del soggetto e strettamente collegata ad altre relazioni esistenti tra promittente e promissario, costituenti l'indispensabile base ed il fondamento della dichiarazione. Essa ha come effetto l'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che sul promissario grava soltanto l'Onere di provare l'esistenza della promessa unilaterale e non pure del rapporto giuridico che sta a fondamento di essa. (V 2002/81, mass n 412711; (V 3929/74, mass n 372488; (V 3929/74, mass n 372489).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)