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Sez. 5, Sentenza n. 9583 del 11/05/2016 (Rv. 639987 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Avviamento - Quantificazione - Modalità - Calcolo sulla base dei redditi al lordo delle imposte - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639987-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE

In tema d'imposta di registro relativa alla cessione di azienda, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, la cui corretta interpretazione va effettuata alla luce dei criteri fissati dal d.P.R. n. 460 del 1996 e la cui violazione è censurabile in sede di legittimità, il contribuente, nel dichiarare il valore dell'avviamento, da intendersi come capacità di profitto di un'attività produttiva e, quindi, come idoneità alla copertura dei costi, ivi compresi quelli di natura fiscale, deve effettuare i calcoli sulla base dei redditi al lordo delle imposte.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 31/07/1996 num. 460 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)