Sez. 1 - , Sentenza n. 24958 del 28/04/2021 Ud. (dep. 30/06/2021) Rv. 281659 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione - Perizia non rispettosa del metodo scientifico o fondata su un travisamento dei fatti - Nuova perizia disposta nel giudizio di secondo grado - "Reformatio in pejus" - Obbligatoria rinnovazione dell'esame del perito - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'esame del perito qualora, ritenendo che la perizia espletata nel giudizio di primo grado non sia rispettosa del metodo scientifico ovvero sia fondata su elementi di fatto risultati diversi da quelli considerati dal perito, proceda ad una rinnovazione della stessa, non trattandosi di una diversa valutazione dei risultati esposti dall'esperto nel dibattimento di primo grado, bensì di una prova nuova acquisita nel contraddittorio delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605 PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)