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Sez. 6, Sentenza n. 16501 del 15/02/2018 Ud. (dep. 13/04/2018) Rv. 272886 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione - "Reformatio in pejus" - Travisamento della prova per omissione - Obligatoria rinnovazione della prova dichiarativa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272886-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza, per il reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con cui la corte d'appello aveva riformato la sentenza assolutoria sul rilievo dell'omessa considerazione, da parte del primo giudice, di quanto documentato nel verbale redatto dalla P.G.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)