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Sez. 4, Sentenza n. 49159 del 18/07/2017 Ud. (dep. 26/10/2017) Rv. 271518 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione - "Reformatio in pejus" - Obbligatoria rinnovazione della prova dichiarativa - Travisamento della prova per omissione - Errore di diritto nella valutazione della prova - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271518-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, ovvero sia inficiata da un errore di diritto. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della corte d'appello che aveva riconosciuto la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di un teste riportate nella motivazione della sentenza di primo grado, e la cui valutazione, ad opera del primo giudice, è stata ritenuta dalla Corte inficiata da un errore di diritto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)