Sez. 1, Sentenza n. 2145 del 25/02/2000 (Rv. 534414 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di mancato avviso di pignoramento ai comproprietari non debitori.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
I provvedimenti giurisdizionali aventi forma diversa da quella della sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. soltanto quando presentino, nel loro contenuto e nella loro disciplina, i caratteri della decisorietà e della definitività, quando, cioè, si risolvano nella risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o ""status" tale da pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, tali diritti e tali "status" senza che risultino altrimenti esperibili rimedi diversi dal ricorso "de quo", caratteri che mancano, invece, se la pronuncia spieghi i suoi effetti soltanto sul piano processuale, producendosi in tal caso l'efficacia del provvedimento soltanto all'interno del processo, senza acquistare rilievo al di fuori di esso. In particolare, pur dovendosi riconoscere che alle norme regolatrici del processo stesso corrispondono diritti soggettivi delle parti, la pronuncia sull'osservanza o meno di tali norme non può assumere autonoma valenza decisoria quando essa non corrisponda (anche) alla risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o "status", alla stregua della strumentalità della problematica processuale ed alla luce dell'idoneità di questa a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede e nei limiti in cui sia ancora aperta (o possa esser riaperta) la discussione nel merito (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del comproprietario di un bene indiviso avverso la decisione del tribunale che aveva negato l'applicabilità, in sede fallimentare, delle disposizioni dettate dagli artt. 599 e 600 cod. proc. civ. in tema di avviso della vendita ai comproprietari - nella specie, non dato -, rilevando che la notificazione dell'avviso di pignoramento ai comproprietari non debitori è prescritta nell'esclusivo interesse del creditore pignorante).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)