Sez. 3, Sentenza n. 3611 del 03/06/1980 (Rv. 407461 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA - CRITERI - GIUDIZIO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA - CRITERI - GIUDIZIO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'interpretazione della domanda giudiziale deve essere compiuta considerando, oltre che la sua formulazione letterale, soprattutto il suo contenuto sostanziale e, cioe, avendo riguardo alla finalita perseguita dalla parte, quale risulta dall'insieme delle deduzioni e delle tesi da essa svolte, e tenendo conto non solo della manifestazione di volonta specificamente formulata nelle conclusioni, ma anche di quella desumibile implicitamente ed indirettamente dalle deduzioni anzidette. L'interpretazione compiuta dal giudice del merito nel rispetto dei criteri suesposti si risolve in un giudizio di fatto, che e incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione esente da vizi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)