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Sez. 2, Sentenza n. 23615 del 06/11/2006 (Rv. 596426 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Presupposti.
Stato
decisa il 2006-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596426-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In caso di trasferimento di un immobile, presupposto dell'I.N.V.I.M. dovuta dalle persone fisiche รจ la plusvalenza patrimoniale costituita dalla differenza fra il valore del bene all'atto della sua alienazione a titolo oneroso o del suo acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione, ed il minor valore, maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative, che il cespite aveva alla data del suo anteriore acquisto (art. 6 d.P.R. n. 643 del 1972).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)