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Sez. 5, Sentenza n. 1160 del 27/01/2003 (Rv. 560004 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile già concesso in locazione finanziaria - Riscatto - Imponibile ai fini INVIM - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2003-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560004-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

Qualora venga ceduto un immobile già concesso in leasing all'acquirente ed il trasferimento sia assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, per la determinazione dell'imponibile ai fini INVIM deve essere assunto, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 972 n. 643, quale valore finale del bene il prezzo di riscatto maggiorato di tutte quelle somme versate in sede di "canone" o di "maxicanone", che hanno costituito un anticipato pagamento rateale e su cui, come tale, deve essere applicata l'IVA (fattispecie di riscatto esercitato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)