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Sez. 6, Sentenza n. 10765 del 06/02/2018 Ud. (dep. 09/03/2018) Rv. 272719 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 - Sproporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli invetsimenti - Prova contraria - Indicazione - Redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati - Rilevanza - Condizioni - Adesione al condono tributario tombale - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272719-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca ex art. 12 sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, l'interessato può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti, fornendo la prova che l'acquisto è avvenuto con redditi ulteriori rispetto a quelli regolarmente dichiarati (quali, ad esempio, lasciti ereditari, vincite di gioco o redditi provenienti da attività lecita prima della scadenza del termine per la dichiarazione), a condizione che gli stessi non costituiscano provento di evasione tributaria e che si tratti di provviste lecite e tracciabili; ne consegue che è, a tal fine, irrilevante l'adesione al condono tributario tombale di cui all'art. 9, comma 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in quanto, pur configurandosi quale causa di non punibilità di alcuni reati tributari, lo stesso non incide sull'illiceità originaria della condotta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 10 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)