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Sez. 1, Sentenza n. 41100 del 16/04/2014 Cc. (dep. 03/10/2014) Rv. 260529 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Confiscabilità di beni di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dell'imputato - Presunzione di sproporzione - Criterio di ragionevolezza temporale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260529-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rispettato il requisito della "ragionevolezza temporale" in relazione ad un acquisito effettuato un anno prima rispetto al formale inizio della attività criminosa

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)