diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11409 del 30/08/2000 (Rv. 539894 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Adeguamenti annuali delle pensioni in relazione alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita - Pensioni decorrenti nello stesso anno della delibera di aumento delle pensioni - Applicabilità dell'adeguamento alle medesime - Variazione ex art. 8 legge n. 141 del 1992 della competenza per l'emanazione del provvedimento di adeguamento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539894-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

Gli aumenti annuali delle pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza forense, correlati alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, devono essere applicati anche a favore dei soggetti che abbiano conseguito il diritto a pensione nell'anno di emissione della relativa delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa (soggetta ad approvazione - anche mediante silenzio assenso - da parte del Ministro della Giustizia e di quello del Lavoro e della Previdenza Sociale), a norma dell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, nel testo di cui all'art. 8 della legge n. 141 del 1992, che prevede la decorrenza dell'aumento dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della delibera, e quindi si è limitato a modificare la competenza per l'emissione dell'atto ricognitivo della variazione del costo della vita rilevante ai fini pensionistici (competenza precedentemente attribuita ai ministri suindicati).

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 16, Legge 11/02/1992 num. 141 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)