Sez. L, Sentenza n. 3397 del 08/03/2002 (Rv. 552922 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Adeguamenti annuali delle pensioni in relazione alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita - Pensioni decorrenti nello stesso anno della delibera di aumento delle pensioni - Applicabilità dell'adeguamento alle medesime - Variazione ex art. 8 legge n. 141 del 1992 della competenza per l'emanazione del provvedimento di adeguamento - Irrilevanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
Gli aumenti annuali delle pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza forense, correlati alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, devono essere applicati anche a favore dei soggetti che abbiano conseguito il diritto a pensione nell'anno di emissione della relativa delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa (soggetta ad approvazione - anche mediante silenzio assenso - da parte del Ministro della Giustizia e di quello del Lavoro e della Previdenza Sociale), e ciò a norma dell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, anche nel testo di cui all'art. 8 della legge n. 141 del 1992, che prevede anch'esso la decorrenza dell'aumento dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della delibera, e quindi si è limitato, rispetto alla precedente versione del citato art. 16, a modificare la competenza per l'emissione dell'atto ricognitivo della variazione del costo della vita rilevante ai fini pensionistici (competenza precedentemente attribuita ai ministri suindicati). Tale regola, espressamente prevista per l'adeguamento decorrente dal 1 gennaio 1983, si applica anche agli anni successivi, non essendovi nella normativa alcuna previsione diversa.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 16, Legge 11/02/1992 num. 141 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)