Sez. U, Ordinanza n. 15319 del 25/06/2010 (Rv. 613647 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001 - Sopravvenuta emanazione di acquisizione al patrimonio pubblico di bene privato illegittimamente espropriato - Richiesta di annullamento del suddetto provvedimento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Conseguente richiesta in via riconvenzionale, da parte della convenuta Amministrazione, del riconoscimento del risarcimento del danno in favore del danneggiato - Presupposti - Criteri di liquidazione del danno e poteri del giudice amministrativo - Individuazione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la domanda del proprietario del bene illegittimamente occupato in difetto di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, volta all'annullamento del provvedimento di acquisizione di detto bene al patrimonio indisponibile pubblico adottato ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, spetta, per il disposto degli artt. 34 del d. lgs. n. 80 del 1998, 7 della legge n. 205 del 2000 e 53 dello stesso d.P.R. n. 327 del 2001 (come emendati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. A tale giurisdizione esclusiva appartiene, conseguentemente, anche la cognizione della domanda riconvenzionale della P.A. convenuta (prevista dal medesimo art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001) diretta ad ottenere la condanna della stessa al risarcimento del danno in favore del privato, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo, in ordine alla quale, quindi, lo stesso giudice amministrativo può fare riferimento ai criteri di liquidazione previsti per la ipotesi di utilizzazione di un bene per scopi di pubblica utilità in assenza di valido provvedimento ablatorio, senza, però, poter esercitare un eventuale controllo sulla opportunità e convenienza dell'atto impugnato.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 43 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)