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Sez. 1, Sentenza n. 18239 del 15/09/2005 (Rv. 582762 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione usurpativa - Dichiarazione di pubblica utilità - Mancanza - Restituzione del bene - Ammissibilità - Possibilità di acquisizione sanante con applicazione retroattiva dell'art. 43 t.u. espropriazioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582762-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'esclusione della tutela restitutoria nell'ipotesi in cui l'attività di trasformazione del suolo privato non sia riconducibile ad alcun fine di pubblico interesse legalmente dichiarato (fattispecie cosiddetta di occupazione usurpativa) non è configurabile neppure ipotizzando l'applicazione retroattiva dell'art. 43 del t.u. espropriazioni, approvato con d.P.R. n. 327 del 2001, che ha introdotto l'istituto della cosiddetta acquisizione sanante, ove sia accertato che l'occupazione illegittima del bene, per mancanza o annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, sia anteriore all'entrata in vigore del t.u., giacché l'art. 57 dello stesso prevede la non applicabilità delle disposizioni del testo unico "ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza", e non consente di utilizzare un criterio ermeneutico diverso dal mero riscontro temporale in ordine alla data del progetto contenente la dichiarazione di pubblica utilità, e neppure la distinzione, ove il progetto sia antecedente a tale data, tra procedure espropriative "in itinere" e procedure viziate in radice o caducate da un annullamento giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 reiterazione 0003 65 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 43 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)