Sez. 4, Sentenza n. 17167 del 27/01/2017 Ud. (dep. 05/04/2017) Rv. 269539 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Coltivazione non autorizzata - Rilevanza penale - Offensività della condotta - Verifica - Condizioni.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l'inoffensività "in concreto", ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità della droga, e non prospettabile alcun pericolo della sua ulteriore diffusione. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica del concreto aumento di disponibilità dello stupefacente, e della ulteriore diffusione dello stesso, è necessaria esclusivamente nel caso in cui la quantità di sostanza avente efficacia drogante sia in sè esigua, ma non negli altri casi).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)