diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 5254 del 10/11/2015 Ud. (dep. 09/02/2016) Rv. 265641 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Condotta - Offensività in concreto - Necessità - Produzione assolutamente minima - Configurabilità del reato - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265641-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

Deve escludersi la sussistenza del reato di coltivazione non autorizzata di piante da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti qualora il giudice accerti l'inoffensività in concreto della condotta, per essere questa di tale minima entità da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il reato per la coltivazione di due piante di canapa indiana e la detenzione di 20 foglie della medesima pianta, in presenza di una produzione che, pur raggiungendo la soglia drogante, era "assolutamente minima".)

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST., Cod. Pen. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)